Accordo Consiglio-Parlamento Ue su certificazione rimozione del carbonio

23 feb 2024
La Commissione, assistita da un gruppo di esperti, svilupperà metodologie di certificazione su misura per diversi tipi di attività di rimozione del carbonio

Accordo tra negoziatori del Consiglio e del Parlamento europeo su un regolamento che istituisce il primo quadro di certificazione Ue per la rimozione del carbonio.  L'intesa, che dovrà essere adottata formalmente da entrambe le istituzioni, estende l'ambito di applicazione alla riduzione delle emissioni del suolo e mantiene una definizione aperta del concetto di rimozione del carbonio, in linea con quella utilizzata dal Gruppo intergovernativo delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

Il regolamento europeo distingue tra le diverse attività di rimozione del carbonio/riduzione delle emissioni e quattro tipi corrispondenti di unità: rimozione permanente del carbonio (immagazzinamento del carbonio atmosferico o biogenico per diversi secoli); stoccaggio temporaneo del carbonio in prodotti durevoli (come le costruzioni a base di legno) di almeno 35 anni e che possono essere monitorati in loco durante l'intero periodo di monitoraggio; stoccaggio temporaneo del carbonio derivante dall'agricoltura del carbonio (ad esempio ripristino di foreste e suolo, gestione delle zone umide, praterie di fanerogame marine); riduzione delle emissioni del suolo (dall'agricoltura con carbonio).

Entro il 2026 la Commissione dovrà preparare un rapporto sulla fattibilità di certificare attività che portino alla riduzione di emissioni diverse da quelle legate al suolo (carbonio e protossido di azoto) basandosi su una metodologia di certificazione pilota per le attività che riducono le emissioni agricole derivanti dalla fermentazione enterica e dalla gestione del letame. Le attività che non comportano la rimozione del carbonio o la riduzione delle emissioni del suolo, come la deforestazione evitata o progetti di energia rinnovabile, non sono incluse nel campo di applicazione del regolamento. I legislatori hanno inoltre convenuto di escludere il recupero potenziato di idrocarburi dalle attività di rimozione permanente del carbonio e di chiarire esplicitamente che le attività e gli operatori negli ambienti marini rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento.