Il Consiglio ha confermato lo stop a partire dal 1° gennaio 2026, come stabilito nell'ambito di REPowerEU. Attesi, per concordare il testo definitivo del regolamento, i negoziati con il Parlamento UE, una volta che quest'ultimo avrà adottato la sua posizione.
Via libera al divieto di importazione del gas russo dal 2026: lo annuncia il Consiglio UE, il quale ha concordato la sua posizione negoziale sul progetto di regolamento per l'eliminazione graduale delle importazioni di gas naturale russo.
Il regolamento costituisce un elemento centrale della tabella di marcia REPowerEU dell'UE per porre fine alla dipendenza dall'energia russa, a seguito dell'uso militare delle forniture di gas da parte della Russia e delle ripetute interruzioni delle forniture di gas all'UE, con effetti significativi sul mercato energetico europeo.
Il regolamento proposto introduce un divieto graduale e giuridicamente vincolante sulle importazioni di gas da gasdotto e di gas naturale liquefatto (GNL) dalla Russia, con un divieto totale in vigore dal 1° gennaio 2028: l'accordo del Consiglio mantiene questa scadenza e rappresenta quindi un segnale ambizioso di volontà di portare a termine la graduale eliminazione. Contribuirà all'obiettivo generale di realizzare un mercato energetico dell'UE resiliente e indipendente, preservando al contempo la sicurezza dell'approvvigionamento dell'UE.
"Un'Europa energeticamente indipendente è un'Europa più forte e sicura. Sebbene negli ultimi anni abbiamo lavorato duramente e insistito per eliminare il gas e il petrolio russi dall'Europa, non ci siamo ancora riusciti. Pertanto, è fondamentale che la presidenza danese abbia ottenuto un sostegno schiacciante da parte dei ministri dell'energia europei per la legislazione che vieterà definitivamente l'ingresso del gas russo nell'UE", ha commentato Lars Aagaard, Ministro per il clima, l'energia e i servizi pubblici della Danimarca.
Fase di transizione per i contratti di fornitura esistenti
Il Consiglio ha confermato che le importazioni di gas russo saranno vietate a partire dal 1° gennaio 2026, pur mantenendo un periodo di transizione per i contratti esistenti. In particolare, i contratti a breve termine conclusi prima del 17 giugno 2025 potranno essere mantenuti fino al 17 giugno 2026, mentre i contratti a lungo termine potranno essere validi fino al 1° gennaio 2028.
Le modifiche ai contratti esistenti saranno consentite solo per scopi operativi strettamente definiti e non potranno comportare un aumento dei volumi, fatta eccezione per alcune flessibilità specifiche per gli Stati membri senza sbocco sul mare interessati da recenti cambiamenti nelle rotte di approvvigionamento.
Procedure doganali e autorizzazione
Rispetto alla proposta della Commissione, il Consiglio – si legge nel comunicato stampa – ha semplificato gli obblighi doganali, stabilendo requisiti e procedure documentali più snelli per le importazioni di gas non russo. In tali casi, prima che il gas entri nel territorio doganale dell'UE, alle autorità competenti deve essere fornita solo la prova del Paese di produzione, mentre per le importazioni di gas dalla Russia durante la fase transitoria sono richieste maggiori informazioni (tra cui la data e la durata del contratto di fornitura, i quantitativi contrattualizzati e le eventuali modifiche al contratto).
Il Consiglio ha incluso il requisito che entrambe le categorie di importazioni di gas siano soggette a un regime di autorizzazione preventiva, al fine di garantire che il divieto funzioni nella pratica.
In particolare, per il gas russo e le importazioni che rientrano nel periodo di transizione, le informazioni richieste per l'autorizzazione devono essere presentate almeno un mese prima dell'entrata; per il gas non russo, la prova deve essere fornita almeno cinque giorni prima dell'ingresso;
nel caso di carichi misti di GNL, infine, la documentazione deve dimostrare le rispettive quote di gas russo e non russo nella miscela, con solo le quantità non russe autorizzate a entrare nell'UE.
Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, gli Stati membri hanno concordato che questa procedura di autorizzazione preventiva non si applicherà alle importazioni provenienti da paesi che soddisfano un elenco di criteri delineati nel regolamento proposto. Ciò garantisce che solo le importazioni più rilevanti da controllare saranno soggette ad autorizzazione preventiva. Secondo il testo concordato, il Consiglio incarica la Commissione di redigere l'elenco dei paesi esentati entro cinque giorni dall'entrata in vigore del regolamento.
Sono stati inoltre introdotti ulteriori meccanismi di monitoraggio e notifica per impedire che il gas russo entri nell'UE tramite procedure di transito (vale a dire che il gas attraversa l'UE diretto a un'altra destinazione, senza entrare nel mercato dell'UE).
Piani nazionali di diversificazione
Il regolamento proposto impone a tutti gli Stati membri di presentare piani nazionali di diversificazione che delineino le misure e le potenziali sfide alla diversificazione delle loro forniture di gas. Il Consiglio ha concordato di esentare gli Stati membri che possono dimostrare di non ricevere più importazioni dirette o indirette di gas russo.
Lo stesso obbligo di presentare un piano nazionale di diversificazione si applicherà agli Stati membri che continuano a importare petrolio russo, con l'obiettivo di interrompere tali importazioni entro il 1° gennaio 2028.

