Pompe di calore: una giornata tecnica-informativa per fare il punto della situazione

28 lug 2010
Milano, luglio 2010 – All’incontro -organizzato da TIFQ (L’Istituto per la Qualità Igienica delle Tecnologie Alimentari), COAER (l’Associazione Costruttori Apparecchiature ed Impianti Aeraulici) e UL (Underwriters Laboratories)- hanno partecipato aziende costruttrici, importatrici di pompe di calore e addetti ai lavori. POMPE DI CALORE E CHILLERS CON RECUPERO CALORE: INDIVIDUAZIONE DELLE CRITICITÀ IGIENICHE PER L’APPLICAZIONE ALLA NORMATIVA SANITARIA Walter Pennati, della Segreteria tecnica di COAER, nella sua introduzione ha ricordato che “gli impianti a pompa di calore nascono per ottemperare alle esigenze di climatizzazione estiva ed invernale”, quindi per produrre acqua calda e/o acqua fredda necessarie per il riscaldamento e/o il raffrescamento degli ambienti. E’ tuttavia possibile che l’acqua riscaldata mediante pompe di calore idroniche, oltre al riscaldamento degli ambienti, possa essere destinata anche ad usi sanitari. Questo servizio diventa molto importante nel caso di impianti installati in edifici nuovi o ristrutturati per i quali la legislazione vigente (DLgs 192) prevede che almeno il 50% del fabbisogno di acqua calda sanitaria sia soddisfatto tramite l’impiego di energie rinnovabili. Fino a qualche tempo fa, tale disposizione comportava esclusivamente il ricorso a pannelli solari termici; oggi, con la pubblicazione della direttiva RES e il riconoscimento delle pompe di calore tra le tecnologie ad alta efficienza che utilizzano energie rinnovabili, è possibile rispettare la legislazione di riferimento producendo acqua calda sanitaria anche con sistemi a pompa di calore. Le pompe di calore offrono quindi la possibilità di ottenere i servizi di riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria con un unico impianto, molto efficiente e alimentato da fonti rinnovabili. A tale proposito occorre però evidenziare che il funzionamento della pompa di calore (o di chiller con recupero di calore o desurriscaldatore) per la produzione di acqua calda a scopi igienico-sanitari richiede il soddisfacimento dei requisiti previsti dalla legislazione vigente sui materiali a contatto con acqua destinata al consumo umano; a livello nazionale, la materia è regolamentata dal decreto ministeriale 174/2004. Pennati passa quindi all’analisi delle normative che disciplinano il settore. In prima battuta, esisteva la Direttiva 98/83 CE relativa alla qualità delle acque (in vigore dal 25 dicembre 2003), in cui l’articolo 10 prescriveva che ogni Stato membro emanasse un provvedimento per l’idoneità dei materiali che entrano in contatto con le acque potabili. Successivamente è stato emanato il Decreto Ministeriale 6 aprile 2004 N°174 relativo ai “materiali e oggetti utilizzati a contatto con acque destinate al consumo umano”. In esso, l’articolo 1 prevede che “le disposizioni del decreto si applicano ai materiali degli impianti nuovi e a quelli usati per sostituzioni o riparazioni”. Il DM comprende infine l’elenco dei materiali consentiti e l’idoneità dei materiali a contatto con l’acqua. In conclusione, l’esperto di COAER ribadisce la peculiarità delle pompe di calore rispetto alle altre tecnologie oggi disponibili sul mercato in quanto sistemi ad energia rinnovabili funzionanti in modalità riscaldamento e/o raffrescamento e/o produzione di acqua calda sanitaria. Qualora il servizio di produzione di acqua calda sanitaria venga garantito, mediante una pompa di calore, nel pieno rispetto della legislazione vigente, i vantaggi per l’utilizzatore finale sarebbero indiscutibili. In tal senso è importante che, sia i produttori di pompe di calore, sia la filiera, conoscano e applichino la normativa sanitaria vigente in questo ambito. È bene che i produttori e l’intera associazione che li rappresenta (COAER) diffondano queste conoscenze sui requisiti fondamentali ai cui devono rispondere i materiali a contatto con l’acqua calda sanitaria. LE NICCHIE DI SETTORE Le nicchie del settore idronico, soggette alla normativa cogente, sono: - gruppi di refrigerazione (water-chiller) usati per il trattamento di liquidi per processi alimentari. - Pompe di calore “pure” specifiche per acqua calda sanitaria. - Pompe di calore idroniche per riscaldamento ambientale, ma usate anche per acqua calda sanitaria. - Refrigeratori di acqua con dispositivi di recupero di calore. - Refrigeratori, condizionatori d’aria e relative versioni a pompa di calore dotati di desurriscaldatore. I PRODUTTORI Va ricordato che la conoscenza della normativa vigente in questo ambito non riguarda solo i costruttori di macchine ma tutta la filiera. Infatti, non solo le parti delle macchine a contatto con acqua calda sanitaria devono rispondere ai requisiti di legge, ma anche tutto il resto dell’impianto ad acqua calda sanitaria installato dalla filiera deve essere conforme al DM 174/2004. Nel caso di macchine con desurriscaldatore o recuperatori di calore idronici, apparecchiature destinate (forzatamente) all’ACS, deve essere premura delle aziende e di COAER informare gli installatori che, per la legge italiana, tutta l’acqua calda sanitaria, anche se riservata alle sole docce, è considerata potabile. Infatti, va considerato che non si può escludere che l’acqua calda prodotta finisca anche nel rubinetto dell’acqua calda e possa essere usata a scopi alimentari, e che vengano risciacquati gli utensili, i contenitori, gli ambienti e le mani di coloro che lavorano a contatto con gli alimenti. In conclusione, le pompe di calore progettate anche per la produzione di acqua calda per scopi igienico-sanitari costituiscono, oggi, la vera alternativa ai sistemi tradizionali e al solare termico e, quindi, una grande opportunità per l’industria del settore che, da anni, investe in efficienza e innovazione tecnologica; questi sistemi devono però soddisfare i requisiti previsti dal DM 174/04. Per le pompe di calore costruite invece solo per il riscaldamento dell’ambiente, non solo si deve informare che la macchina è destinata solamente a tale scopo, ma è meglio escluderne espressamente l’uso per acqua calda sanitaria. In alternativa, occorrerà prescrivere che vengano almeno apposte le targhette recanti la dicitura “acqua non potabile” laddove la pompa di calore (o il desurriscaldatore o il recuperatore di calore) sia utilizzata impropriamente. ----------------------------------------------------------------- APPLICAZIONE DEL DM 174/2004 AI MATERIALI E OGGETTI A CONTATTO CON ACQUA SANITARIA. SCENARIO NORMATIVO EUROPEO RELATIVAMENTE AI MATERIALI A CONTATTO CON ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO Vanda Spina, referente tecnico del TIFQ, ha spiegato come “in Europa la qualità dell’acqua destinata al consumo umano è regolamentata da una Direttiva, 98/83/CE conosciuta come DWD (Drinking Water Directive). Essa impone ai singoli stati membri di dotarsi di una apposita legislazione, relativa ai materiali utilizzati nei prodotti a contatto con acqua. Non essendo attuabile il progetto EAS, di ottenimento di un’unica regolamentazione valida per tutti gli stati membri, ognuno di essi dispone attualmente di una serie di disposizioni nazionali, il cui rispetto spesso rende difficoltosa la libera circolazione delle merci. In Italia i materiali usati a contatto con acqua destinata al consumo umano sono regolamentati dal DM N° 174 del 6 aprile 2004, che dopo due anni di proroga dalla data di emanazione è entrato in vigore definitivamente nel luglio del 2007. La conformità normativa deve essere indicata, obbligatoriamente, sui prodotti immessi sul mercato”. LA LEGISLAZIONE La direttiva 98/83 CE (DWD) relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano definisce i requisiti qualitativi dal punto di vista sanitario. Ovvero tutti i materiali che entrano in contatto con acqua non devono comprometterne le caratteristiche qualitative. Inoltre l’articolo 10 della direttiva in esame prevede che ogni stato emani un provvedimento per l’idoneità dei materiali che entrano in contatto con le acque potabili, richiamando esplicitamente la Direttiva 89/106/CE (CPD) relativa ai prodotti da costruzione. Per conciliare il livello di qualità delle acque, previsto dalla Direttiva DWD, con quello dei materiali previsto dalla CPD, nel 2004 la DG Enterprise della Commissione Europea ha proposto il cosiddetto EAS (European Acceptance Scheme), con l’intento di valutare e regolamentare tutti i prodotti che entrano a contatto con acqua destinata al consumo umano. Sul progetto EAS i lavori proseguono sino al 2008, anno in cui la DG Enterprise decide di abbandonare i tentativi di convergenza ad un unico schema di accettazione europeo, decisione ribadita anche nelle ultime comunicazioni della DG Enterprise in quanto il concetto dell’EAS non sembra più realistico. In questo scenario così atomizzato, il settore dell’acqua destinata al consumo umano, le caratteristiche dei materiali, dei prodotti e dei metodi di test sono di competenza dei singoli stati membri. FRANCIA : Arrêté du 29/05/97 e Attestation de Conformité Sanitaire In Francia vige l’Arrêté du 29/05/97 e successivi aggiornamenti. Esso si applica alle nuove installazioni e ai rifacimenti di quelli esistenti. La norma riguarda tutti i prodotti per la distribuzione dell’acqua (sia la rete distributiva fino al contatore, sia l’impianto idraulico degli edifici. Rete e impianto devono ottenere una certificazione obbligatoria chiamata ACS (Attestation de Conformité Sanitaire)). L’ACS è l’attestazione ufficiale francese, obbligatoria, rilasciata dalla Direzione Generale della Salute. Questa attestazione valuta la conformità di un prodotto all’Arrêté del 29/05/97. I laboratori autorizzati. Il Ministero della Salute d’oltralpe ha autorizzato 4 istituti di analisi ad accogliere e valutare le domande di ACS per i vari prodotti destinati al contatto con l’acqua potabile. I centri dovranno verificare la rispondenza dei materiali alle liste positive contenute negli allegati dell’Arrêté e a eseguire, se necessarie, eventuali prove di rilascio sul prodotto finito secondo i metodi indicati nelle norme di riferimento AFNOR XP P 41-250-1,2 e 3. Se le verifiche effettuate dal laboratorio autorizzato daranno esito positivo, la struttura stessa rilascerà l’ACS, la cui validità sarà di 5 anni. REGNO UNITO: Water Supply Regulations Nel Regno Unito esistono due differenti regolamentazioni. La prima è la Water Supply (Water Quality) Regulation (da 31 a 38). Essa si applica ai prodotti usati nella fornitura di acqua in adduzione pubblica, cioè ai prodotti e alle sostanze impiegate negli impianti per il trattamento dell’acqua prima della distribuzione. L’ente responsabile di questo regolamento è il DWI (Drinking Water Inspectorate). La seconda norma è la Water Supply (Water Fittings) Regulation, la quale viene applicata ai prodotti usati unicamente nei sistemi di adduzione dell’acqua all’interno degli edifici privati. L’autorità responsabile di questo regolamento è il WRAS (Water Regulations Advisory Scheme). Per ottenere l’approvazione WRAS occorre inviare a uno dei laboratori autorizzati la domanda compilata, relativamente ai prodotti da omologare. Il laboratorio analizzerà i seguenti parametri: - conformità alla BS 6920 parti 1-3 per i materiali organici (verifica caratteristiche organolettiche dell’acqua, verifica incremento della crescita microbica, verifica rilascio metalli e sostanze citotossiche). - Rispetto delle caratteristiche meccaniche e prestazionali per i materiali metallici. - Materiali vietati: saldature a base di piombo, PVC contenete stabilizzanti al piombo, materiali derivati da bitume o asfalto. Se le prove del WRAS test and Assessment Group risultassero positive viene rilasciato il certificato di approvazione e il prodotto è inserito nella lista “Water Fittings and Materials Directory”, presente sul sito del WRAS, per cinque anni. GERMANIA: TRINKWV 2001 sez.17 e la Certificazione DVGW La sezione 17 della TrinkwV 2001 definisce i requisiti igienici per i materiali usati a contatto con acqua destinata al consumo umano, pertanto rappresenta lo stato attuale della scienza e della tecnica in questo settore. Il DVGW, l’Agenzia nazionale dell’acqua e del gas, ha definito una serie di raccomandazioni e linee guida che si applicano a tutti i prodotti per il trattamento e la distribuzione dell’acqua conosciute come KTW. Per le linee guida, il controllo dei requisiti igienici deve essere effettuato da un ente accreditato. Tuttavia le linee guida, non avendo alcun valore giuridico, non sono vincolanti. Di seguito riportiamo alcuni esempi di Linee Guida esistenti o specifiche del DVGW: - linee guida per la valutazione igienica di materiali organici a contatto con acqua potabile (KTW-Leitlinie). - DIN 50930-6 (materiali metallici); DVGW W 348 (materiali bituminosi). - DVGW W 347 (materiali cementizi). - DVGW W 270 “The growth of microorganisms on materials intended for use in drinking water systems – examination and assessment”. Per ottenere la certificazione DWGV si inoltra domanda al DGW-Cert. Questi a sua volta invia conferma scritta con la procedura di certificazione che verrà seguita (comprensiva delle specifiche dei test necessari e dei laboratori notificati per eseguirli). Previo autorizzazione del produttore all’esecuzione dei test, e alla comunicazione a DWGV dei risultati da parte del laboratorio, l’iter procede e si conclude poi con l’emissione da parte di DWGV del certificato, la cui validità è cinque anni (salvo variazioni nella composizione dei materiali o nel processo produttivo). È prevista inoltre una procedura di sorveglianza finale che consiste in ispezioni in azienda (una volta all’anno) e prelievi sul mercato e analisi da laboratori preposti. ITALIA LA LEGISLAZIONE FINO AL 2004 La prima norma per la regolamentazione del settore risale al DM 21/3/1973. Essa riguarda la “Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze di uso personale” e successivi aggiornamenti (l’ultimo risale alla fine del 2009). Quindi segue la Circolare N° 102 del 2/12/78 relativa alla “disciplina igienica concernente le materie plastiche, gomme per tubazioni e accessori destinati a venire in contatto con acqua potabile e da potabilizzare”. Infine viene introdotto il DLGS N°31 del 2 febbraio 2001. Esso rappresenta il recepimento della Direttiva 98/83/CE, relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano modificato e integrato dal DLGS N°27 del 2 febbraio 2002. IL DECRETO MINISTERIALE 6 APRILE 2004 N° 174 L’applicazione delle Direttive europee e delle regolamentazioni preesistenti hanno contribuito alla emanazione del Decreto Ministeriale 6 aprile 2004, N°174. Tale norma regolamenta in merito ai “materiali e oggetti utilizzati a contatto con acque destinate al consumo umano” (GU N°166 del 17 luglio 2004). Va detto che molte aziende hanno trovato difficoltoso reperire i materiali rispondenti a quanto imposto dal decreto. Così l’entrata in vigore è stata prorogata (con legge 17 agosto 2005, N°168) al 17 luglio 2007. Il DM 174/2004 interessa molti settori produttivi: - acqua calda sanitaria (gas, elettrico e solare). - Trattamenti acqua (addolcitori, osmosi inversa). - Industrie alimentari. - Adduzione e trasporto (acquedotti, pompe, condotte). - Componentistica (raccorderie e guarnizioni). - Trattamenti superficiali (verniciature e zincature). LE CARATTERISTICHE DEL DM 174/2004 Questo decreto, per la sua importanza, racchiude in sé diverse caratteristiche: - è un decreto interministeriale, approvato dai ministeri della Salute, Attività produttive e Ambiente. - Definisce le condizioni a cui devono rispondere i materiali e gli oggetti impiegati negli impianti di adduzione di acqua destinata al consumo umano, affinchè sia preservata la qualità della stessa. - Osservanza di liste positive per la composizione dei materiali (materie plastiche, gomme, acciai et,et). - Regolamenta specificamente altri materiali, per i quali definisce i limiti di composizione e di presenza di impurezze. - Impone che ogni fornitura sia accompagnata da opportuna etichettatura, stampigliatura o marcatura (ove non possibile, da una dichiarazione) per indicare che gli oggetti sono conformi alle disposizioni del decreto. - Autorizza i costruttori ad autocertificare la conformità al decreto dei prodotti da essi immessi sul mercato. - Specifica che il materiale non deve cedere all’acqua una quantità, dei suoi componenti, superiore a un certo limite. Dovrà essere individuato, per ogni materiale, un valore di “migrazione globale” (intesa come trasferimento di massa che segue le leggi della diffusione). - Un materiale può superare la prova della “migrazione globale”, ma cedere al contempo quantità di un singolo componente in misura maggiore rispetto a quanto previsto dalla normativa. In questi casi occorre eseguire prove di “migrazione specifica” (Essa determina il contenuto di sostanze “pericolose” per la salute, i cui limiti sono fissati da decreti ministeriali). I MATERIALI REGOLAMENTATI DAL DM 174/2004 Il decreto in oggetto regolamenta anche l’uso di alcuni materiali, come: - metalli e loro leghe: acciaio al carbonio rivestito, acciaio al carbonio zincato, ghisa, rame e leghe (ottoni, bronzi, cupronichel), titanio e leghe. Per questi materiali l’idoneità all’uso è subordinata alla composizione e al contenuto massimo di impurezze considerate tossiche come definite dal Dlgs. N° 31/2001. - Acciaio inox: per gli acciai inossidabili il decreto rimanda alla normativa sui materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti (DM 21 marzo 1973), in cui è presente la lista positiva degli acciai ammessi (lista peraltro continuamente aggiornata. L’ultima rivisitazione risale al 27 ottobre 2009). Inoltre la norma richiede la verifica della migrazione specifica di Cromo e Nichel. - Materie plastiche. In questo settore possono essere impiegati: monomeri, sostanze di partenza, additivi e coloranti previsti dalla legislazione sui materiali a contatto con alimenti (DM 21 marzo 1973); piombo fosfito bibasico, piombo solfato tribasico, piombo stearato bibasico, piombo stearato neutro. L’idoneità è subordinata al controllo della migrazione globale e specifica, qualora indicata per i costituenti, i coadiuvanti e i coloranti. - Gomme naturali e sintetiche. Il via libera è dato per i seguenti materiali: elastomeri, sostanze di partenza, additivi e coloranti previsti dalla legislazione su materiali e oggetti in gomma destinati a entrare in contatto con alimenti (DM 21 marzo 1973). Ossido di ferro, acido miristico e suoi sali alcalini, potassio idrossido, sodio pirofosfato, esafluorodipentametilene. L’idoneità è subordinata al controllo della migrazione globale e specifica, qualora indicata per i costituenti, i coadiuvanti e i coloranti. - Smalti porcellanati, ceramiche e vetri. Gli smalti porcellanati devono rispondere alle norme riportate all’articolo 2, punto c, del Dlgs n°108 del 25 gennaio 1992. Mentre le ceramiche devono rispondere alle norme specificate dal DM 4 aprile 1985 “Disciplina degli oggetti in ceramica destinati a entrare in contatto con i prodotti alimentari”. Infine gli oggetti in vetro devono rispondere a quanto disposto dal DM 21 marzo 1973 relativo ai materiali a contatto con alimenti. - Materiali a base di leganti idraulici. I prodotti e i coadiuvanti che possono essere incorporati nei cementi, nelle malte e nei calcestruzzi usati per la fabbricazione dei materiali a base di leganti idraulici sono i seguenti: fibre metalliche in accordo con Allegato I; fibre minerali non metalliche; fibre organiche (fibre naturali cellulosiche, fibre di poliolefina); aggiunte minerali; aggiunte organiche. - L’articolo 6 del DM 174 prevede la possibilità di utilizzare un nuovo materiali o un nuovo costituente (non inclusi negli Allegati I, II e III del decreto stesso) previa compilazione di un dossier di richiesta di autorizzazione. Quindi il ministero di competenza valuterà il dossier, ed entro sei mesi dalla presentazione fornirà una risposta sulla sua idoneità, riservandosi la facoltà di inserire il materiale o il costituente nelle liste positive del decreto in un successivo aggiornamento. ------------------------------------------------------------------- PROCEDURE ATTUATIVE PER LA VERIFICA E L’OMOLOGAZIONE DI PARTE TERZA E RILASCIO DELL’ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ IGIENICA La parola è passata poi al direttore del TIFQ, Riccardo Giambelli, il quale ha sottolineato come “TIFQ rilasci la conformità normativa attuando procedure e verifiche cogenti presso ogni azienda, che aderisce allo schema di certificazione proposto. L’iter si svolge in tre fasi primarie: la prima consiste nell’analisi della verifica tecnica di ogni componente a contatto del prodotto. La seconda nella definizione delle specifiche prove di laboratorio per i componenti rappresentativi, l’omologazione di tutti i componenti e la stesura del dossier tecnico di supporto, necessario per la redigere la dichiarazione di conformità al decreto ministeriale 174/2004. La fase finale comporta un’audit di verifica presso la sede produttiva, necessario per la verifica e la corrispondenza attuativa dei processi di produzione. Un esame progettuale igienico/costruttivo permetterà, in osservazione del regolamento settoriale specifico, di qualificare i prodotti sotto il profilo igienico-sanitario con il Marchio TIFQ, sinonimo di garanzia dell’applicazione normativa e del rispetto dei requisiti igienici costruttivi, a garanzia dell’utilizzatore e del consumatore finale”. LA RESPONSABILITÀ I costruttori di tecnologie, coloro che le utilizzano, i venditori e commercianti di macchine e attrezzature detengono oggettive responsabilità. Infatti i primi devono avere piena conoscenza e applicare alle macchine gli obblighi a cui sono chiamati in quanto costruttori e devono indicare all’utilizzatore, oltre agli scopi d’uso, le condizioni di gestione e sanificazione. Gli installatori e/o i progettisti sono responsabili di ciò che acquistano e installano in relazione alle caratteristiche e alle condizioni d’uso dichiarate dal costruttore, rispettando le condizioni e i limiti indicate da quest’ultimo. Coloro che commercializzano e distribuiscono le macchine e/o i componenti devono richiedere al costruttore le dichiarazioni di conformità al contatto con acqua destinata al consumo umano. I PUNTI SALIENTI DEL DM 174/2004 Il DM 174/2004 detiene al suo interno alcuni riferimenti considerati essenziali per la sua piena attuazione. Nello specifico essi sono: - l’osservanza di liste positive per i materiali consentiti: materie plastiche, gomme, leghe e acciai. - I limiti di migrazione specifica per ogni materiale consentito. - La non “sfavorevole” alterazione delle caratteristiche organolettiche dell’acqua potabile, definite dal D-Lgs. N°31 del 2 febbraio 2001. - L’assenza di cessione di sostanze tossiche e non regolamentate. - Per alcuni materiali il decreto 174 rimanda al DM 21 marzo 1973, relativo ai materiali a contatto con alimenti. LE ATTIVITÀ DEL TIFQ E IL VALORE AGGIUNTO Il TIFQ effettua una valutazione sugli aspetti igienico-costruttivi dei prodotti, riferendosi a linee guida e regolamenti settoriali specifici e a check list di controllo, atte a qualificare ulteriormente il prodotto. A garanzia dell’utilizzatore e del consumatore finale, tramite la visualizzazione del Marchio di conformità igienica. TIFQ si avvale di prove metodologiche eseguite da laboratori universitari, secondo procedure chiare e specifiche. Il Marchio di conformità garantisce, da un parte la corrispondenza normativa applicata e verificata da parte di un ente terzo, dall’altra rende spendibile e visibile sul mercato l’obbligo normativo attraverso il “Marchio di Conformità Igienica”. ---------------------------------------------------------------- QUADRO NORMATIVO DELLE ACQUE POTABILI NEGLI STATI UNITI, APPLICAZIONI DELLO STANDARD ANSI-NSF 61 E RELATIVA CERTIFICAZIONE Infine Terenzio Facchinetti, di UL – Underwriters Laboratories, ha affermato che “gli Stati Uniti attuano un sistema normativo per le acque destinate al consumo umano diverso dalle nazioni dell’Unione Europea. Gli Stati Uniti, infatti, prevedono due livelli di regolamentazione: uno federale, l’altro nazionale. L’“AHJ”, “Authority Having Jurisdiction” (Autorita´ Competente) richiede prove a dimostrazione della conformità alle suddette regolamentazioni. In questa nazione la conformità può essere dimostrata attraverso l’utilizzo di enti terzi per analisi e verifica della conformità a standards e codici idraulici. I maggiori enti pubblici e privati implicati nella regolazione, creazione di programmi di analisi e verifica e standardizzazione sono: • EPA (US Environmental Protection Agency) • FDA (Food and Drugs Administration) • NSF (National Sanitation Foundation) • ANSI (American National Standards Institute) • State Governments (per esempio: California) • IAPMO (International Association of Plumbing and Mechanical Officials) • ICC (International Code Council) • UL (Underwriters Laboratories) Le legislazioni, codici e standards relativi più importanti sono: • SDWA (Safe Water Act) • NPDWR (National Primary Drinking Water Regulations) • FDA 2001 Food Code Chapter 5 • IPC (International Plumbing Codes) • UPC (Uniform Plumbing Codes) • Reg.116875 (California) • ANSI/NSF standards ANSI –NSF 61 è lo standard americano che stabilisce il livello massimo di possibili contaminanti immessi, in modo indiretto, da componenti idraulici che entrano in contatto con l’acqua potabile. ANSI-NSF 61 si applica nella quasi totalità dei componenti idraulici (per esempio: tubazioni, valvole e rubinetti), di regolazione e di misura (per esempio: manometri, flussometri). Le pompe di calore sono generalmente impiegate per il riscaldamento o il raffreddamento degli ambienti: l' acqua che entra in contatto con i loro componenti si limita a tale scopo. Nel caso però che l'uso venga esteso a strutture e componenti igieniche e alimentari, per ciò che riguarda la legislazione americana, va detto che la conformità alla ANSI –NSF 61 non è richiesta per acqua destinata a scopi meramente igienico-sanitari (per esempio: doccia e simili). Invece la conformità allo standard è richiesta per l’impiego di acqua per scopi alimentari e di potabilità. Per maggiori informazioni: TIFQ - Assofoodtec Tel. 02/55 199 416; fax. 02/55 199 376 roberto.arlati@mgpcomunicazione.it