Global Legal Action Network e CAN-Europe contestavano gli obiettivi europei sulle emissioni per il periodo 2023-2030, giudicandoli insufficienti rispetto agli impegni climatici dell'UE e dell'Accordo di Parigi. Il Tribunale dell'UE ha però dato ragione alla Commissione: gli obiettivi erano già stati stabiliti dal Parlamento UE e dal Consiglio e non potevano essere modificati attraverso una procedura di riesame.
Il Tribunale dell’Unione europea ha respinto il ricorso di Global Legal Action Network e Climate Action Network Europe (CAN-Europe), due ONG ambientaliste che chiedevano di rivedere gli obiettivi europei sulle emissioni di gas serra per il periodo 2023-2030. Lo annuncia in un comunicato stampa la Corte di Giustizie dell’UE.
La due ONG, infatti, avevano chiesto alla Commissione europea di rivedere una decisione che stabilisce, per ciascun Paese dell’UE, la quantità annuale di gas serra che può essere emessa nel periodo 2023-2030.
Secondo le due organizzazioni, gli obiettivi di riduzione delle emissioni fissati dall’Unione europea erano troppo poco ambiziosi rispetto agli obblighi previsti dal diritto europeo e internazionale, compreso l’Accordo di Parigi. Le ONG contestavano inoltre alcune carenze nella valutazione degli effetti delle misure adottate.
La Commissione europea aveva respinto la richiesta di riesame. Le due organizzazioni si erano quindi rivolte al Tribunale dell’Unione europea, chiedendo di annullare la decisione della Commissione.
Il Tribunale ha però dato ragione alla Commissione e, con sentenza T‑120/24 del 2 settembre 2026, ha respinto integralmente il ricorso.
Gli obiettivi climatici non potevano essere cambiati
Secondo i giudici, le ONG stavano contestando soprattutto gli obiettivi climatici stabiliti dalle leggi europee, e non la decisione successiva con cui la Commissione si è limitata ad applicarli.
Il Tribunale ha ricordato infatti che la Commissione, nel fissare le quote annuali di emissioni dei singoli Stati, doveva semplicemente applicare gli obiettivi già stabiliti dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Non aveva quindi il potere di modificarli o di stabilire obiettivi climatici più ambiziosi.
Permettere alla Commissione di rimettere in discussione questi obiettivi attraverso una procedura di riesame, ha osservato il Tribunale, significherebbe consentirle di modificare indirettamente decisioni che spettano invece al Parlamento europeo e al Consiglio. Una possibilità che, secondo i giudici, non sarebbe compatibile con le competenze attribuite alla Commissione, con l’equilibrio tra le istituzioni europee e con il principio di certezza del diritto.
Per lo stesso motivo, scrive la Corte di Giustizie UE, il Tribunale ha escluso che le ONG possano utilizzare le regole della Convenzione di Aarhus per contestare indirettamente la validità della normativa europea sul clima.
Infine, i giudici hanno sottolineato che le critiche delle ONG non riguardavano specifici errori commessi dalla Commissione nel fissare le quote annuali di emissioni, ma tornavano a mettere in discussione gli obiettivi climatici già stabiliti dall’UE e la valutazione che ne aveva preceduto l’adozione. Per questo motivo, conclude il comunicato, la Commissione aveva il diritto di respingere la richiesta di riesame e il Tribunale ha confermato la sua decisione.

