In relazione alla Audizione riguardante - Disegno di legge n. 1541 - "Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea", ASCOMAC Federazione Nazionale Commercio Macchine, rappresentativa, tra le altre, di Imprese operanti nel settore della Efficienza energetica e Generazione distribuita di energia da fonti rinnovabili e da cogenerazione ad alto rendimento, aderente a Confcommercio Imprese per l’Italia e Socio di Federcostruzioni, esprime il più sincero ringraziamento al Presidente della 10ª Commissione Industria, commercio, turismo Senatore Mucchetti, al Presidente della 13ª Commissione Territorio, ambiente, beni ambientali Senatore Marinello, e agli Onorevoli Senatori Componenti della rispettive Commissioni, per avere voluto audire la Federazione Ascomac, consentendo la formulazione e presentazione di Proposte sul Provvedimento oggetto di audizione, con particolare riferimento al Settore Energia.
La politica orientata allo Sviluppo anche del settore dell'Energia, riteniamo, richieda una attenta analisi e valutazione delle "potenzialità ed attualità" che la Generazione distribuita,
in sigla GD, può apportare contestualmente al mercato elettrico in termini di Concorrenza, Crescita e Sviluppo.
Riteniamo che la prossima riforma del regime di sostegno alle fonti rinnovabili, previsto dalla Delega Fiscale, rappresenti il momento favorevole per evidenziare più in generale alcuni punti essenziali per lo sviluppo della Generazione distribuita, senza entrare nel
merito di singoli dettagli che certamente saranno oggetto di "tradizionali diatribe" tra
interessi, seppur legittimi, contrapposti.
Le proposte di Ascomac in materia di energia con particolare riferimento alla generazione distribuita di energia ed alle bollette energetiche sono illustrate nella Documentazione presentata in occasione della Audizione lo scorso 13 marzo 2014 alla X Commissione in merito alla “Indagine conoscitiva sulla strategia energetica nazionale e sulle principali problematiche in materia di energia” (All).
PROPOSTA ASCOMAC
Art. 24, D.L. n. 91/2014 – Atto Senato n. 1541
- Abrogazione dell’art. 24, D.L. n. 91/2014,
limitativo e distorsivo della concorrenza, penalizzante gli investimenti in soluzioni impiantistiche quali i SEU – Sistemi Efficienti di Utenza
- Contestuale revisione del sistema delle bollette energetiche nell’ambito della riforma fiscale
mediante una diversa attribuzione dei benefici fiscali:
- a. aiuto all’investimento – a carico della fiscalità generale - in tecnologie a basso impatto ambientale quale la CAR
- b. sostegno all’esercizio – a carico delle bollette energetiche – dell’energia generata/utilizzata/consumata da sistemi e tecnologie altamente efficienti, attraverso la valorizzazione nella bolletta energetica, della sola energia prodotta, autoprodotta o utilizzata/consumata (e non più anche della tecnologia che la genera).
Tenere distinti l’aiuto all’investimento dal sostegno all’esercizio comporta:
- riduzione degli oneri a carico del cittadino/cliente finale, premia le migliori tecnologie nei tempi di ammortamento fiscalmente previsti
- evita fenomeni speculativi e scelte “convenienti” del miglior incentivo
- consente al consumatore finale di non dovere pagare per anni/decenni bollette energetiche onerose che finiscono per valorizzare tecnologie nel tempo già ammortizzate e tecnologicamente superate se non inefficienti
- stimola la ricerca in nuova tecnologia
- c. semplificazione e unificazione delle diverse forme di incentivazione per eliminare duplicazioni, ridurre gli oneri burocratici, consentire una facile comprensione ed attuazione delle norme e delle regole, ridurre se non eliminare i fattori speculativi o di scelta in base alla convenienza di questo o quel regime
- d. individuazione di sistemi premiali quali i Titoli di Sostenibilità che valorizzino il consumo efficiente, contestuale e ridotto delle risorse – energia, acqua, rifiuti nella realizzazione e gestione del prodotto, impianto, sito
- e. attuazione di quanto previsto dall’art. 15, Direttiva 2003/96/CE in merito alle fonti rinnovabili e alla cogenerazione ad alto rendimento, con la esenzione/riduzione delle accise e dell’IVA su:
1. prodotti energetici ed elettricità utilizzati da unità/impianti di cogenerazione ad alto rendimento;
2. consumo efficiente di energia generata da unità/impianti alimentati da fonti rinnovabili e di cogenerazione ad alto rendimento.
Proprio sul tema dell’utilizzo, consumo di energia “verde” da Fonti rinnovabili ed “efficiente” da cogenerazione ad alto rendimento, si pensi al recente provvedimento a favore dei cd “energivori” e della riduzione di oneri e corrispettivi a loro carico dove il consumo riguarda la energia elettrica prelevata da rete pubblica.
Perché non dare la stessa agevolazione, questa volta sul prelievo di energia da Fonti rinnovabili e/o da Cogenerazione ad alto rendimento, come previsto dall’articolo 15 della Direttiva richiamata, solo ed in quanto le Imprese cd Energivore assumano personale e mantengano il sito produttivo in Italia? In questo caso certamente il consumo di quella energia non può configurarsi Aiuto di Stato (Vedi anche
Regolamento 800/2008 artt. 21, 22, 23 UE). Si creerebbe proprio quel ciclo virtuoso tra produzione di energia verde ed efficiente e consumo di energia sostenibile.
Un bel passo verso la Occupazione/Rioccupazione e la Decarbonizzazione.
- Attuazione di equità sociale di pari trattamento dei clienti finali
come previsto ora dall’art. 27 del D.L. n. 91 in esame. Evidenziamo il fatto che la nostra Federazione ha segnalato alle Istituzioni competenti il caso della “Integrazione dei ricavi a copertura degli oneri per lo sconto ai dipendenti”, già nel 2012 sia in occasione della Audizione pubblica avanti la AEEG così come nel documento relativo alla SEN.
Estratto -“Segnalazione Ascomac 2012, pag. 9 Spending review e Rigore
Richiesta
In un momento di grave crisi economica quale quello affrontato dal Paese ed alla politica di rigore e di riduzione della spesa pubblica del Governo rivolta a tutti i cittadini, segnaliamo l’art. 37 della Delibera AEEG 199/2011 recante “Integrazione dei ricavi a copertura degli oneri per lo sconto ai dipendenti”.
Oltre che poter conoscere l’importo globale di tale agevolazione, ci si chiede se in un momento economicamente molto complesso per i cittadini, non sia necessario ed opportuno eliminare rapidamente “privilegi” di alcuni come quello in oggetto, alleggerendo così la bolletta elettrica di tutti i clienti finali.
Poco o tanto che sia, non importa. E’ un Segnale “del e per” il Paese”.
Di fatto, ad oggi uno sconto sui consumi elettrici riconosciuti dalle imprese distributrici e dalla società Terna, fino al 31 dicembre 2019 in base a CCNL ai dipendenti del settore, è stato pagato non dalle imprese citate come bonus ai propri dipendenti, ma dal cliente finale in bolletta energetica con il versamento dei corrispettivi tariffari (sic!).
Fondi che potevano e potrebbero essere utilizzati a favore delle fasce deboli e disagiate.
GENERAZIONE DISTRIBUITA, FONTI RINNOVABILI, COGENERAZIONE AD ALTO
RENDIMENTO – SEU (Sistemi efficienti di utenza) – RIU (Reti interne di utenza)
In base ai principi di certezza del diritto, di semplificazione e stabilità della normativa, di sviluppo economico responsabile e sostenibile :
Nel metodo
Il settore dell’Energia, riteniamo, necessiti di:
Politiche di generazione di energia
Programmi, misure, strumenti, comportamenti
a) generazione di energia da fonti rinnovabili e/o da cogenerazione ad alto rendimento
- procedure autorizzative
- accesso alla rete
- regimi di sostegno: investimento ed esercizio
b) autoproduzione ed autoconsumo, entrambe ad alta efficienza, in sito di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili e/o da cogenerazione ad alto rendimento
- procedure autorizzative
- accesso alla rete
- regimi di sostegno: investimento ed esercizio
Politiche per il consumatore/cliente finale
Programmi, misure, strumenti, comportamenti
- informazione
- regime di sostegno al consumo di energia “verde” ed “efficiente”
Politiche di settore e intersettoriali
Programmi, misure, strumenti, comportamenti
- abitativo, residenziale
- agricolo
- terziario
- industriale
- trasporti
Applicando i principi suesposti alla normativa in esame, riteniamo che un medesimo tema
– Corrispettivi tariffari e oneri di sistema su Generazione distribuita, FER e Cogenerazione ad alto rendimento – debba essere approfondito, trattato e normato in coordinamento con i
provvedimenti in essere, in corso di emanazione e di attuazione.
Ci riferiamo, nel caso di specie:
a) alla Direttiva 2012/27/UE ed in particolare ai Considerando:
(12) Al fine di cogliere tutte le potenzialità di risparmio energetico esistenti, è necessario adottare un approccio integrato che includa i risparmi nell'approvvigionamento energetico e i settori d'uso finale. Nel contempo è opportuno rafforzare le disposizioni della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione
basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia ( 3 ) e della direttiva 2006/32/CE.
35) La cogenerazione ad alto rendimento e il teleriscaldamento e teleraffreddamento presentano significative possibilità di risparmio di energia primaria che sono largamente inutilizzate nell'Unione.
(37) È opportuno che gli Stati membri incoraggino l'introduzione di misure e procedure volte a promuovere gli impianti di cogenerazione con una potenza termica nominale totale inferiore a 20 MW al fine di promuovere la produzione distribuita di energia.
40) È opportuno tenere conto della struttura specifica dei settori della cogenerazione e del teleriscaldamento e teleraffreddamento, che comprendono molti produttori di piccole e medie dimensioni, soprattutto in sede di revisione delle procedure amministrative per ottenere l'autorizzazione a sviluppare capacità di cogenerazione o reti associate, in applicazione del principio «innanzitutto pensare piccolo» («Think Small First»).
(43) Gli Stati membri dovrebbero stabilire, sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, norme in materia di assunzione e ripartizione dei costi per le connessioni alla rete e il potenziamento della rete e per gli adeguamenti tecnici necessari per integrare i nuovi produttori di energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento …,
… È opportuno facilitare l'accesso alla rete dell'energia elettrica prodotta mediante cogenerazione ad alto rendimento, soprattutto per le unità di piccola
cogenerazione o di microcogenerazione.
b) allo Schema di D.Lgs. di recepimento della Direttiva 2012/27/UE sull’Efficienza energetica, art. 11 che :
- 1. affida all’AEEGSI “poteri legislativi” sul mercato elettrico che, riteniamo, esulino dalla competenza di carattere regolatorio attribuita alla Autorità dalla legge istitutiva
- 2. introduce, a regime, corrispettivi ed oneri a carico della generazione distribuita, fonti rinnovabili e cogenerazione ad alto rendimento, “superando” il principio di diritto indicato dalla Legge e ribadito dalla AGCM Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nella segnalazione al Governo ed al Parlamento AS 898 del 2011: corrispettivi tariffari ed oneri generali e speciali di sistema si pagano solo sull’energia prelevata.
c) Al D.L. n. 91/2014, art. 24 – Atto Senato n. 1541 che stabilisce, sic et simpliciter, che dal 2015 corrispettivi tariffari e oneri di sistema si versino sulla energia consumata e quindi anche autoprodotta e/o prelevata dalla rete, modificando di diritto e di fatto il principio del versamento di corrispettivi tariffari, oneri generali di sistema e oneri speciali sull’energia prelevata. Tutto ciò in parallelo alla norma dello stesso Governo che, nello schema di Decreto Legislativo richiamato, attribuisce all’AEEGSI determinati compiti “legislativi”, peraltro come detto, a nostro parere, di dubbia legittimità.
d) Alla Legge 11 marzo 2014, n. 23 “Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita" che all’art. 15 prevede l’orientamento del mercato:
- 1. verso modi di consumo e produzione sostenibili
- 2. revisione della disciplina delle accise sui prodotti energetici e sull’energia elettrica anche in funzione del contenuto di carbonio e delle emissioni di ossido di azoto e di zolfo
- 3. diffusione e innovazione delle tecnologie e dei prodotti a basso contenuto di carbonio
- 4. finanziamento di modelli di produzione e consumo sostenibili
- 5. revisione del finanziamento dei sussidi alla produzione di energia da fonti rinnovabili
Estratto
Art. 15 - Fiscalità energetica e ambientale
- 1. In considerazione delle politiche e delle misure adottate dall’Unione europea per lo
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. La decorrenza degli effetti delle disposizioni contenute nei decreti legislativi adottati in attuazione del presente articolo è coordinata con la data di recepimento della disciplina armonizzata stabilita dalla citata proposta di direttiva negli Stati membri dell’Unione europea
Conclusioni
E’ sempre più urgente e necessario per l’equità, la concorrenza e la competitività del nostro Paese, semplificare, stabilizzare nel tempo la normativa, per dare finalmente certezze ai cittadini ed agli investitori. La percezione, anche con l’art. 24 del
provvedimento in esame, se non certezza è la “consueta e tradizionale” duplicazione e mancanza di coordinamento della normativa sulla stessa materia.
Nel merito
Il Governo attribuisce, con il D.L. n. 91/2014, alle RIU (Reti interne di utenza) ed ai SEU (Sistemi efficienti di utenza costituiti da esclusivamente impianti di generazione di energia alimentati da FER o in assetto cogenerativo ad alto rendimento - cogenerazione CAR per un solo cliente finale) oneri sull’energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5% dei corrispondenti importi unitari dovuti sull’energia prelevata dalla rete, distinguendo la misura in funzione dell’entrata in esercizio della soluzione impiantistica – ante 31.12.2014 o post 31.12.2014.
Risultato: si paga comunque una tassa, di misura elevata o ridotta non importa, certamente rivedibile nel tempo (biennalità) per garantire oltre che la parità di gettito, la mancata riduzione dell’entità complessiva dei consumi soggetti al pagamento degli oneri. L’importante, se ne deduce, è conseguire la parità di gettito più che i risultati, in termini di minori costi di esercizio legati agli investimenti in efficienza energetica e quindi in minore importazione di prodotti fossili.
Di diritto e di fatto:
- l’energia autoprodotta e autoconsumata in sito, per uso proprio da un solo utilizzatore/cliente finale, che ha deciso di investire in tecnologia ad alta efficienza per ridursi i costi di approvvigionamento energetico, con l’attribuzione di oneri a fronte di un servizio di pubblica utilità mai acquistato dallo stesso cliente finale, né tanto meno reso dal distributore, viene equiparata
- alla energia prelevata dalla rete per i quali è legittimo versare corrispettivi e oneri a fronte di un servizio di pubblica utilità reso dal distributore in concessione,
Conclusioni
Di diritto e di fatto: la “nuova tassa sull’Efficienza energetica”, e ancor più sugli investimenti in efficienza energetica, stimabile in base a prime simulazioni in € 4/6 MWh consumato in funzione delle taglie, penalizza gli investimenti del cliente finale efficiente, a partire dall’industria, come quella Cartaria tanto per citare un caso, che fa del SEU con unità CAR uno strumento di competitività per ridursi i costi energetici, oltre che dei Soggetti come le ESCo che fondano sull’efficienza energetica diffusa la propria attività, investita per il cliente finale.
Riteniamo, invece, che investimenti privati in risparmio energetico in sito – condominio, centro commerciale, distretto industriale – possano e debbano trovare risposta nel combinato di Generazione distribuita da FER e CAR ad alta efficienza unitamente al Consumo ad alta efficienza di energia ed all’Utilizzo ad alta efficienza per trasporto e mobilità sostenibile (elettrica) verso Città/Territorio decarbonizzate senza versare corrispettivi di sorta.
E questo, sia chiaro, non perché si tratti:
- di incentivo implicito o
- di mera volontà di sottrarsi al pagamento di corrispettivi e oneri,
ma perché:
- non viene utilizzato il servizio di pubblica utilità in concessione
- e, nel caso in cui l'impianto per la produzione di energia elettrica sia realizzato all'interno della proprietà di un unico cliente finale anche da un soggetto diverso dal cliente finale e sia collegato all'impianto del medesimo cliente, il trasferimento dell'energia elettrica prodotta alle apparecchiature di consumo del cliente non si configura come attività di distribuzione, intesa come servizio di pubblica utilità
Documento di analisi
Art. 24, D.L. n. 91/2014 – Atto Senato n. 1541
Articolo 24 (Disposizioni in materia di esenzione da corrispettivi e oneri del sistema elettrico per reti interne e sistemi efficienti di produzione e consumo) |
Comma 1 |
1. A decorrere dal 1º gennaio 2015, i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione dell’energia elettrica nonché quelli a copertura degli oneri generali di sistema di cui all’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell’ articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, sono determinati facendo esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali, fatto salvo quanto disposto ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7. |
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Considerazioni |
Nella applicazione dei corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione dell’energia elettrica, nonché quelli a copertura degli oneri generali di sistema di cui all’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell’ articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, occorre effettuare alcune distinzioni:
Cliente finale
2, comma 5, D.Lgs, n. 79/1999)
3. SEU: Soggetto autoproduttore persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante, nonché per uso dei soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, degli appartenenti ai consorzi o società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto
Servizio di pubblica utilità 1. Il Comma modifica il principio di diritto riguardante il versamento di corrispettivi tariffari, oneri generali di sistema e oneri speciali solo ed esclusivamente sull’energia prelevata da sistema elettrico nazionale e fondato sul criterio della concessione della trasmissione e distribuzione dell’energia, (Art. 1, D.Lgs. n. 79/1999 cd Decreto Bersani) e quindi nella fornitura di un servizio di pubblica utilità.
Sempre in tema di autoproduzione segnaliamo la Legge 10 ottobre 1990, n. 287 “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”. |
Estratto
Art. 9. Autoproduzione.
- 1. La riserva per legge allo Stato ovvero a un ente pubblico del monopolio su un mercato, nonché la riserva per legge ad un'impresa incaricata della gestione di attività di prestazione al pubblico di beni o di servizi contro corrispettivo, non comporta per i terzi il divieto di produzione di tali beni o servizi per uso proprio, della società controllante e delle società controllate.
- 2. L'autoproduzione non è consentita nei casi in cui in base alle disposizioni che prevedono la riserva risulti che la stessa è stabilita per motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica e difesa nazionale, nonché, salvo concessione, per quanto concerne il settore delle telecomunicazioni.
Articolo 24 Disposizioni in materia di esenzione da corrispettivi e oneri del sistema elettrico per reti interne e sistemi efficienti di produzione e consumo |
Comma 2 |
2. Per le reti interne di utenza di cui all’articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, per i sistemi di cui al secondo periodo del comma 2 dell’articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, nonché per i sistemi efficienti di utenza di cui al comma 1 del medesimo articolo 10, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2014, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema di cui al comma 1, limitatamente alle parti variabili, si applicano sull’energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti sull’energia prelevata dalla rete. |
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Considerazioni |
1. Chiarezza e semplificazione normativa: I richiami normativi inducono confusione nella lettura e nella possibile applicazione: il comma richiama dapprima prima i SEU ex comma 2 e poi i SEU ex comma 1. Occorre semplificare citando ad es. i commi 1 e 2 dell’art. 10, D.Lgs. n. 115/2008 e s.m.i.
2. Applicazione della misura del 5% La misura del 5% si applica sia alle RIU che ai SEU esistenti al 31.12.2014 ai sensi dell’art. 1 e 2, art. 10, D.Lgs. n. 115 e smi 2. Nell'ambito dei provvedimenti di cui al comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede inoltre affinché la regolazione dell'accesso al sistema elettrico sia effettuata in modo tale che i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli di dispacciamento e quelli a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3,comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, siano applicati esclusivamente all'energia elettrica prelevata sul punto di connessione. In tale ambito, l'Autorità prevede meccanismi di salvaguardia per le realizzazioni avviate in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in particolare estendendo il regime di regolazione dell'accesso al sistema elettrico di cui al precedente periodo almeno ai sistemi il |
cui assetto è conforme a tutte le seguenti condizioni: a) sono sistemi esistenti alla data di entrata in vigore del suddetto regime di regolazione, ovvero sono sistemi di cui, alla medesima data, sono stati avviati i lavori di realizzazione ovvero sono state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente; |
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b) |
hanno una configurazione conforme alla definizione di cui all'articolo 2, comma |
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1, lettera t) o, in alternativa, connettono, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, esclusivamente unità di produzione e di |
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consumo di energia elettrica nella titolarità del medesimo soggetto giuridico |
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Articolo 24
Disposizioni in materia di esenzione da corrispettivi e oneri del sistema elettrico per reti interne e sistemi efficienti di produzione e consumo
Comma 3
- 3. Per i sistemi efficienti di utenza, di cui al comma 1 dell’articolo 10 del decreto legislativo
30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2014, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema di cui al comma 1, limitatamente alle parti variabili, si applicano sull’energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti sull’energia prelevata dalla rete.
Considerazioni
La misura del 5% si applica ai SEU che entrano in esercizio dopo il 31.12.2014 ai sensi dell’art. 1 e 2, art. 10, D.Lgs. n. 115 e smi
Inapplicabilità della misura del 5% ai SEU, commi 1 e 2, art. 10, D.Lgs. n. 115/2008 e s.m.i.
Si ricorda che i c.d. Sistemi efficienti di utenza ("SEU") sono invece esclusi dalla definizione di SDC – Sistemi di distribuzione chiusi - in quanto essi non costituiscono "reti elettriche", secondo quanto esplicitamente affermato nel decreto ministeriale del ministero dello sviluppo economico del 10 dicembre 2010 (AGCM AS 898).
Articolo 24 Disposizioni in materia di esenzione da corrispettivi e oneri del sistema elettrico per reti interne e sistemi efficienti di produzione e consumo |
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Comma 4 |
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4. |
Al fine di non ridurre l’entità complessiva dei consumi |
soggetti al pagamento degli oneri |
di cui al comma 1, a decorrere dal 1º gennaio 2016, le quote di cui al comma 3 possono essere aggiornate, con decreti del Ministro dello sviluppo economico. |
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Considerazioni
Parità di consumo – mantenimento dell’entità complessiva dei consumi
1. Il provvedimento si preoccupa non tanto e non solo di garantire la parità di gettito, e quindi una somma che garantisca la gestione del sistema elettrico nazionale, ma lega la misura (non più fissa ma variabile) della nuova tassa sull’efficienza energetica alla necessità di non ridurre l’entità complessiva dei consumi, impedendo da subito in termini di principio e operativi investimenti in risparmio energetico la cui unica mission, al di là di specifici regimi di sostegno, è quella di ridurre per l’appunto i consumi con rilevante impatto a livello ambientale e di indipendenza energetica.
Da una parte si incentiva l’efficienza energetica con i titoli di efficienza energetica, dall’altra contestualmente si impone una nuova tassa in misura peraltro variabile, incrementando così il livello di incertezza in un settore Driver della ripresa, per la filiera nazionale di imprese che la rappresenta.
Un pieno conflitto di interessi che viene introdotto, “sic et simpliciter”.
E’ come tassare ad es. a livello automobilistico i veicoli dotati di motori “euro 6” anziché quelli a Euro 0 o altro.
La misura del 5% pertanto può essere letta in due modi: tassa sulla sostenibilità o incentivo alla inefficienza. E’ questo che vuole il Paese?
Distorsioni nella concorrenza
a) tra medesimi assetti organizzativi della produzione di energia ad alta efficienza: SEU
- Si introduce di diritto e di fatto, riteniamo, una chiara violazione e lesione della concorrenza nel momento in cui si applicano trattamenti diversi tra i SEU di cui al comma 2 ed i SEU di cui al comma 3, del provvedimento in esame, entrambi FER o CAR, ma diversi per data di entrata in esercizio. I primi godono, come le RIU etc., degli ormai “soliti diritti acquisiti” a carico delle nuove soluzioni.
- Al di là del prevedibile contenzioso che la norma finirà per creare ricordiamo al Legislatore quanto già evidenziato, purtroppo ad oggi senza esito, da parte della Autorità Garante della Concorrenza e del mercato a proposito di analoga discriminazione tra reti elettriche, surrettiziamente introdotta dall’art. 38, comma 5, D.Lgs. n. 93/2011 ed ancora irrisolta dal Legislatore:
Art. 38, comma 5, D.Lgs. n. 93/2011
5. Ferma restando la disciplina relativa ai sistemi efficienti di utenza di cui all’articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo n. 115 del 2008, i sistemi di distribuzione chiusi sono le reti interne d'utenza così come definite dall’art. 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, nonché le altre reti elettriche private definite ai sensi dell’art. 30, comma 27, della legge n. 99 del 2009, cui si applica l’art. 33, comma 5, della legge 23 luglio
2009, n. 99.
- Penalizzazione dei sistemi di utenza ad alta efficienza di tipico carattere industriale es.
Cartario
b) tra diversi assetti organizzativi della produzione e consumo di energia ad alta efficienza: SEU e RIU reti interne di utenza
Come sopra, ricordiamo al Legislatore quanto già evidenziato, purtroppo ad oggi senza esito, da parte della Autorità Garante della Concorrenza e del mercato nel dicembre 2011 a proposito di analoga discriminazione tra reti elettriche
“Estratto Atto AGCM AS 898 - 2011
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Nel caso di specie, i nuovi SEU (post dicembre 2014) verseranno una quota variabile, a partire dalla misura del 5%, garantendo in termini economici la non riduzione dell’entità complessiva dei consumi.
Così facendo si induce l’investitore in tecnologia cogenerativa ad alto rendimento, definita dal legislatore europeo “sistema alternativo ad alta efficienza” di generazione di energia, a sospendere possibili iniziative a causa dalla ormai tradizionale incertezza ed instabilità del diritto.
Di per sé, l’introdurre la previsione di una soglia di contribuzione, fissata inizialmente nel 5%, solo per alcuni impianti che può mutare nel tempo con eccessiva aleatorietà e con importi percentuali non esplicitati, induce enorme incertezza tra gli operatori, che fanno del risparmio energetico, lo strumento della propria competitività.
Articolo 24 Disposizioni in materia di esenzione da corrispettivi e oneri del sistema elettrico per reti interne e sistemi efficienti di produzione e consumo |
Comma 5 |
5. Per il raggiungimento delle finalità di cui ai commi 2 e 3, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari alla misurazione dell’energia consumata e non prelevata dalla rete. |
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Considerazioni |
Segnaliamo l’onerosità delle attività, degli adempimenti e dei controlli finalizzati alla attuazione della disposizione in oggetto (installazione su tutti gli impianti di misuratori di produzione, telecontrolli, definizione di algoritmi e soprattutto il coordinamento tra i tanti |
Soggetti coinvolti. Basti pensare alla numerosità di banche dati in essere e della difficoltà di reperire un dato di interesse.
Articolo 24
Disposizioni in materia di esenzione da corrispettivi e oneri del sistema elettrico per reti interne e sistemi efficienti di produzione e consumo
Comma 6
6. In via transitoria, per l’anno 2015, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisce, per le reti e i sistemi di cui ai commi 2 e 3 per i quali non sia possibile misurare l’energia consumata e non prelevata dalla rete, un sistema di maggiorazioni delle parti fisse dei corrispettivi posti a copertura degli oneri generali di sistema, di effetto stimato equivalente a quanto previsto ai medesimi commi 2 e 3.
Articolo 24 Disposizioni in materia di esenzione da corrispettivi e oneri del sistema elettrico per reti interne e sistemi efficienti di produzione e consumo |
Comma 7 |
7. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti adottati dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico in attuazione dell’articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, e dell’articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, per le parti compatibili con le disposizioni dei precedenti commi. |