Il fenomeno si verifica quando le imprese trasferiscono la produzione in paesi extra UE con vincoli meno rigorosi o quando i prodotti vengono sostituiti da importazioni a più alta intensità di carbonio, riducendo l'attività economica nell'UE senza diminuire le emissioni globali.
Adottata dalla Commissione europea una modifica alle Linee guida sugli aiuti di Stato ETS che, si legge in una nota dell'esecutivo, prevede l'inclusione di ulteriori settori per affrontare l'aumento del rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio (carbon leakage).
Questo fenomeno, continua la nota, si verifica quando le imprese trasferiscono la produzione in paesi al di fuori dell'UE con vincoli sulle emissioni meno rigorosi o quando i prodotti dell'UE vengono sostituiti da importazioni a più alta intensità di carbonio, comportando una riduzione dell'attività economica nell'UE senza determinare una diminuzione delle emissioni globali di gas a effetto serra.
Gli effetti della modifica
Nel dettaglio, si legge, le nuove linee guida consentono agli Stati membri di compensare i settori realmente esposti al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio per una parte degli elevati prezzi dell'elettricità derivanti dall'effetto dei prezzi del carbonio sui costi di generazione elettrica, i cosiddetti "costi indiretti delle emissioni".
Per garantire condizioni di parità, ha spiegato la Commissione, le nuove regole stabiliscono le condizioni alle quali gli aiuti concessi possono essere cumulati con aiuti forniti tramite altre misure: in particolare, tale cumulo non deve comportare il superamento dell'intensità massima di aiuto o dell'importo massimo di aiuto applicabile ai sensi delle Linee guida sugli aiuti di Stato ETS.
Le modifiche effettuate comprendono nello specifico l'estensione dell'elenco dei settori industriali ammissibili alla compensazione per includere 20 nuovi settori e due nuovi sottosettori, tra cui la fabbricazione di sostanze chimiche organiche e alcune attività nei settori della ceramica, del vetro e delle batterie, e l'aumento dell'intensità di aiuto dal 75% all'80% per i settori già ammissibili prima della modifica.
E ancora, la possibilità per gli Stati membri di notificare settori o sottosettori non inclusi nell'elenco aggiornato dei settori ammissibili, qualora possano dimostrare che essi sono effettivamente a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, e l'obbligo per i grandi beneficiari di contribuire alla transizione verde, anche investendo una quota dell'aiuto in progetti che contribuiscono a ridurre i costi del sistema elettrico.
Infine, sono stati aggiornati sulla base dei dati più recenti disponibili i fattori di emissione di CO₂ e delle aree geografiche per il periodo 2026-2030, che riflettono il contenuto di CO₂ dei combustibili fossili utilizzati per la produzione di elettricità in una determinata area geografica e sono utilizzati per determinare l'importo della compensazione.
Questa modifica, spiega la nota, consente agli Stati membri di applicare una transizione graduale dal 2026 al 2030, qualora la diminuzione del fattore regionale massimo di emissione di CO₂ applicabile rispetto al fattore precedente per il periodo 2021-2025 sia particolarmente elevata.

