
Temi principali e Linee Guida dei trattamenti Chimici e Fisici secondo Facot Chemicals
Dal 15 ottobre 2014 diventa obbligatoria la “carta d’identità” per gli impianti presenti nelle abitazioni degli italiani.
I sistemi interessati sono:
- Caldaie e Sistemi di riscaldamento
- Sistemi di climatizzazione ad acqua
- Torri evaporative
- Impianti solari
- Pompe di calore
- Teleriscaldamento
Le novità arrivano insieme all’entrata in vigore del DM 10 febbraio 2014 (già previsto per giugno, ma la cui operatività è stata prorogata all’autunno, per consentire a tutti di aggiornarsi sulla norma), che attua il DPR 74/2013.
I dati di identità dell’impianto saranno contenuti nel cosiddetto “libretto”, che fino a ieri era in uso per le caldaie, e da oggi viene esteso a tutte le tipologie di sistemi. Sempre dal 15 ottobre, cambiano le modalità di controllo a carico dei manutentori sull’efficienza energetica dell’impianto: il sistema diventa più puntuale e stringente. Unitamente alle verifiche sul rendimento, aumenta anche l’attenzione degli installatori per i checkup sulla salubrità e sicurezza degli apparati, che sono diffusi nelle case e negli uffici del paese.
Poiché ci si deve mettere in regola in occasione della prima verifica, la normativa prevede che, a seconda delle scadenze di manutenzione degli impianti regolamentate dalle regioni, via via vengano compilati i nuovi libretti.
In alcune regioni come Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia Romagna, sono stati predisposti modelli locali del precompilato, obbligatori per chi vive su questi territori. Tocca al proprietario dell’abitazione o all’inquilino accertarsi che venga predisposto il libretto. Nel caso dei condomini con impianto centralizzato, l’onere spetta all’amministratore.
I controlli di efficienza delle caldaie scattano, con periodicità differenti (in genere due o quattro anni), a seconda di quanto stabilito dalla normativa regionale.
I maggiori costi di manutenzione vengono ampiamente ripagati dal minor costo sostenuto della bolletta energetica di un impianto in efficienza che risparmia fino al 20 % rispetto ad un impianto NON manutenuto e dal notevole prolungamento della vita degli impianti.
Al termine della diagnosi, il manutentore dovrà trasmettere agli enti preposti il cosiddetto rapporto di controllo. Le verifiche non verranno più effettuate a campione, ma si partirà da coloro che non hanno svolto gli interventi e del cui impianto non è arrivata alcuna notifica al catasto. Per chi non sarà in regola, è prevista una sanzione che varia dai 500 ai 3.000 euro. Anche per l’installatore che comunica in maniera errata o incompleta l’esito del controllo scatta una multa che va dai 1.000 ai 6.000 euro.